giovedì 22 dicembre 2011

DIRETTIVA 1999/70/CE ( la direttiva delle bugie di tutti i ministri dal 2001- al 2011)


Principio di non discriminazione (clausola 4)


1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo

meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di

lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicher. il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle

parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi

nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianit. di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i

lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di

periodo di anzianit. siano giustificati da motivazioni oggettive.


Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5)


1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato,

gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi

nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi

e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o pi. misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a

quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) devono essere considerati «successivi»;

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.

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